
Ivrea, permesso di soggiorno negato a una donna per redditi insufficienti: il Tar annulla il provvedimento della Questura
La Questura aveva respinto la richiesta ritenendo insufficienti i redditi dichiarati. Il Tar Piemonte, però, ha annullato il provvedimento, rilevando carenze nell’istruttoria e un errore nell’applicazione della normativa. Protagonista della vicenda è una cittadina dominicana residente in Italia dal 1998, oggi occupata come collaboratrice domestica a Ivrea.
La donna aveva chiesto l’aggiornamento del proprio permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La Questura di Torino aveva però rigettato l’istanza, ritenendo che i redditi prodotti negli anni precedenti fossero inferiori alla soglia richiesta.
Nel frattempo, tuttavia, la situazione lavorativa della ricorrente era cambiata. Fino al 31 dicembre 2024 aveva lavorato alle dipendenze della Congregazione delle suore dell’Immacolata Concezione di Ivrea; successivamente aveva percepito l’indennità di disoccupazione e, nell’aprile 2025, aveva documentato una nuova assunzione a tempo indeterminato come collaboratrice domestica presso un privato di Ivrea.
Alla Questura era stata inoltre trasmessa documentazione dalla quale risultava un reddito lordo per il 2024 pari a 13.541,97 euro e una retribuzione mensile netta, per il nuovo rapporto di lavoro, di 1.137,86 euro.
Secondo il Tar, proprio questi elementi non sarebbero stati adeguatamente considerati. I giudici hanno rilevato che la motivazione del provvedimento evidenziava l’omessa valutazione della documentazione lavorativa e reddituale prodotta dalla donna.
La difesa aveva più volte richiamato l’attenzione dell’Amministrazione sulla situazione aggiornata, inviando memorie e solleciti il 28 febbraio, 21 marzo e 16 maggio 2025. Per il tribunale amministrativo, l’istruttoria è risultata quindi incompleta rispetto agli elementi effettivamente disponibili.
Ma la sentenza individua anche un secondo profilo. Secondo il Tar, la Questura avrebbe subordinato il rinnovo del titolo alle medesime condizioni previste per il primo rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.
I giudici hanno ritenuto che l’Amministrazione abbia applicato alla pratica una disciplina non corretta rispetto alla natura dell’istanza, che riguardava il rinnovo o aggiornamento del titolo e non un primo rilascio.
Il Tar Piemonte ha quindi accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. La decisione non comporta automaticamente il rilascio del titolo, ma impone all’Amministrazione una nuova valutazione della posizione della donna alla luce della documentazione prodotta e della disciplina ritenuta applicabile.
Il tribunale ha inoltre revocato l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e condannato il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di lite, quantificate in 2.500 euro per compensi professionali.
La vicenda si conclude dunque, sul piano processuale, con l’annullamento del diniego e con la necessità per la Questura di riesaminare la pratica sulla base degli elementi reddituali e lavorativi aggiornati.