
Ivrea: revisore dei conti scolastici condannata a un anno per i rimborsi spese gonfiati e non dovuti

Un anno di reclusione con la sospensione condizionale e pagamento delle spese processuali: è la pena che il giudice monocratico di Ivrea Lodovico Morello ha inflitto a Maria Barbato, imputata con l’accusa di truffa continuata al termine del processo celebrato in tribunale venerdì 21 ottobre. La funzionaria, revisore dei conti in rappresentanza del ministero dell’Economia e delle Finanze di alcune scuole canavesane, era stata accusata di avere richiesto rimborsi spese giudicati troppo “esosi”. Nel corso dell’udienza ha testimoniato anche il funzionario della Ragioneria Territoriale che ha fornito alcune delucidazioni in merito ai rimborsi contestati dalla pubblica accusa e che l’imputata aveva richiesto agli istituti scolastici “Aldo Moro” di Rivarolo Canavese, “Carlo Botta” di Ivrea e “Carlo Ubertini” di Caluso.
Qusti in sintesi i fatti: la discrepanza sarebbe emersa nel corso di un controllo delle spese richieste. La Ragioneria Territoriale si sarebbe resa conto che una buona parte delle richieste di rimborso non erano dovuti alla funzionaria. Dopo questa constatazione è stata chiesta a Maria Barbato la restituzione delle somme corrisposte dagli istituti scolastici danneggiati. (Restituzione che l’imputata ha effettuato). In buona sostanza la donna usava la vettura di servizio scolastica chiedendo un rimborso sul chilometraggio che non è stato ritenuto valido come prevede il decreto del 2010 sul contenimento della spesa. Inizialmente i chilometri segnati erano decisamente superiori a quelli calcolati per lo spostamento dall’abitazione di Chivasso dove risiede la donna alle sedi degli istituti scolastici ai quali faceva riferimento, oltra a spese effettuate a Chivasso. Chilometraggio che, in seguito, è rientrato nella norma.
La normativa prevede la possibilità di effettuare spese lungo il tragitto per raggiungere il luogo di lavoro e non nella città di residenza. L’avvocato difensore ha chiesto l’assoluzione per la sua cliente mentre il pubblico ministero ha chiesto l’attenuante dovuto all’venuto risarcimento dei rimborsi non dovuti. Attenuante che il giudice ha considerato e accolto.