
05/02/2025
Cronaca
Influenza aviaria nel Chivassese: ecco tutti i provvedimenti precauzionali assunti dall’Asl T04
Chivasso
/Influenza aviaria nel Chivassese: ecco tutti i provvedimenti precauzionali assunti dall’Asl T04
A seguito del focolaio di influenza aviaria riscontrata in un’azienda che si trova nel Comune di Chivasso, l’Asl T04, in qualità di Autorità Competente per la gestione dell’emergenza aviaria, ha emesso due ordinanze che istituiscono una zona di Protezione (raggio di 3 km dal focolaio) e una zona di Sorveglianza per un raggio di 10 km dal focolaio. I comuni interessati dai provvedimenti ASL sono i seguenti: Caluso, Casalborgone, Castagneto Po, Chivasso, Crescentino, Lauriano, Mazzè, Montanaro, Monteu Da Po, Rondissone, Saluggia, San Sebastiano da Po e Torrazza Piemonte, come indicato nella planimetria sottostante.
Gli allevamenti presenti nelle zone di Protezione e Sorveglianza sono soggetti a restrizioni che vietano la movimentazione e il trasporto di specie sensibili all’influenza aviaria e di loro derivati (uova ed ovoprodotti). In particolare, le ordinanze dell’ASLTo 4 prevedono quanto segue: sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova; sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova e di carcasse, salvo nei casi in cui l’autorità competente regionale conceda specifiche deroghe; i sottoprodotti di origine animale spostati al di fuori della zona di sorveglianza devono essere accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati allo spostamento; sono vietati, salvo diversa indicazione da parte dell’autorità competente in accordo con l’autorità regionale, la rimozione o lo spargimento del letame e dei liquami provenienti dalle aziende avicole ubicate in zona di protezione, che devono essere opportunamente stoccati e riparati.
L’Asl T04 ha inviato al Comune di Chivasso una successiva nota con la quale fornisce ulteriori misure a cui attenersi nei territori oggetto di sorveglianza che, in sintesi, si riportano di seguito: pollame e uova provenienti da allevamenti siti nei comuni ricompresi nella zona di sorveglianza non potranno essere presenti né commercializzati sulle aree mercatali; il divieto di presenza e vendita è esteso anche a tutti gli allevamenti avicoli rurali, compresi quelli esonerati dall’obbligo di marchiatura con il codice del produttore (meno di 50 galline ovaiole); ugualmente, sulle aree mercatali di tali comuni, è vietata la presenza di pollame e altri volatili in cattività ovvero uccelli da voliera come pappagallini, canarini, faraone, quaglie, oche, tacchini, papere, ecc.; sono in generale vietate fiere, esposizioni ed altre manifestazioni in cui si assembrino i volatili indicati.
La nota chiarisce che è possibile la commercializzazione di carni di pollame regolarmente macellato e di uova provenienti da centri di imballaggio o da allevamenti siti al di fuori della zona oggetto di ordinanza. In merito agli allevamenti avicoli rurali, la comunicazione evidenzia che non vi sono pericoli derivanti dal consumo delle loro carni o uova; il ritiro di quest’ultime è disposto esclusivamente come misura cautelare per la possibilità di trasmissione ad altri avicoli; l’eventuale contaminazione non è pericolosa per il consumatore, bensì per il possibile contatto delle uova o dei relativi scarti (gusci) con altri avicoli.
Agli allevamenti avicoli rurali per il pollame allevato per il proprio consumo si raccomanda di evitare il contatto con uccelli selvatici, indicando che l’ideale sarebbe allevare gli avicoli completamente al chiuso o in uno spazio recintato, ma in cui la mangiatoia e l’abbeveratoio siano adeguatamente protetti; evitare la presenza di fossi, canali o stagni nel recinto; separare galline, polli, faraone, tacchini (gallinacei) da anatre e oche (anseriformi). Tutte le misure presenti nelle comunicazioni dell’ASLTo 4 sono immediatamente applicabili e restano vigenti per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione effettuate nella azienda infetta.
I veterinari ufficiali competenti per territorio sono incaricati della vigilanza e del controllo delle misure previste dai suddetti provvedimenti e i contravventori alle disposizioni saranno puniti a termini di legge.
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