
Il Comune di Rocca Canavese condannato dal Tar a contribuire al pagamento dei debiti del Consorzio Asa
Il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) del Piemonte ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Rocca Canavese il 15 settembre 2023, confermando la responsabilità del Comune nella copertura delle quote di passività correlate al Consorzio Asa. La decisione riguarda la ripartizione dei debiti derivanti dall’estinzione della Comunità Montana Alto Canavese, di cui Rocca è stato parte integrante.
Il Comune di Rocca Canavese aveva impugnato il decreto del Presidente della Giunta Regionale che dichiarava l’estinzione della Comunità Montana Alto Canavese, contestando la decisione di includere Rocca nella successione delle quote di debito attribuite al Consorzio Asa. Il Comune ha sostenuto che, pur essendo entrato nella Comunità Montana nel dicembre 2003, non ha mai usufruito dei servizi di gestione rifiuti del Consorzio Asa, continuando a servirsi del Consorzio Cisa di Ciriè. Pertanto, Rocca ha ritenuto di non dover partecipare alle passività legate all’Asa.
La questione ruota attorno alla partecipazione della Comunità Montana Alto Canavese, ora estinta, al Consorzio Asa con una quota del 25%, cui sono associate passività economiche. Nel processo di liquidazione e riparto del patrimonio dell’ente, le quote di partecipazione e i relativi debiti sono stati attribuiti agli enti subentranti: Unione Montana Val Gallenca (5,5%), Unione Montana Alto Canavese (7,42%), Comune di Cuorgnè (10,29%) e Comune di Rocca Canavese (1,79%).
Nel pronunciamento, il Tar ha rilevato che l’ingresso del Comune di Rocca Canavese nella Comunità Montana Alto Canavese non prevedeva alcuna esclusione dai rapporti patrimoniali preesistenti. In particolare, il Tribunale ha sottolineato come «nel dicembre 2003 il Comune ricorrente entrava a far parte dell’estinta Comunità Montana “al pari di tutti gli altri Comuni, senza deroga alcuna circa il subentro nei rapporti già in essere in capo all’Ente”». Di conseguenza, le passività correlate al Consorzio Asa sono da considerarsi parte del patrimonio della Comunità Montana e, per successione, anche del Comune di Rocca Canavese.
Inoltre, il Tar ha confermato che le Unioni Montane, nate in sostituzione delle Comunità Montane, subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo ai precedenti enti, e pertanto la posizione debitoria relativa al Consorzio Asa si riferisce anche al Comune ricorrente fino alla sua fuoriuscita, avvenuta con decorrenza 1° gennaio 2020, come stabilito dalle deliberazioni consiliari.
La sentenza ribadisce quindi la legittimità della ripartizione delle passività e chiude la controversia amministrativa, confermando l’obbligo del Comune di Rocca Canavese di concorrere al risanamento dei debiti dell’Asa in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione.